Aerei antincendio, sul litorale scatta l'ordinanza della Capitaneria per l'ammaraggio

08.07.2022
 "Nella zona di mare antistante il litorale di competenza del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio possono verificarsi, in ragione delle emergenti necessità del caso, operazioni di ammaraggio e decollo di aeromobili, ovvero di messa in acqua di benne (cestelli) da parte di velivoli ad ala rotante impegnati nello spegnimento di incendi nel retrostante territorio. Dette operazioni devono avvenire, di massima, ad una distanza superiore ai 1.000 mt. dalla costa. Tale zona di mare è da considerarsi preferenziale". É quanto dispone l'autoritá marittima che ha emesso una apposita ordinanza per disciplinare le operazioni degli aeromobili impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi della zona e la navigazione in mare.

 ART. 1 Interdizione specchio acqueo

1. Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo delle acque da parte dei mezzi aerei impegnati nella lotta agli incendi boschivi, all'interno della zona di mare di cui al "RENDE NOTO", nello specchio acqueo di forma circolare avente raggio di 1.000 mt e centrato sul punto di ammaraggio del velivolo ad ala fissa (o punto di calamento della benna in caso di velivoli ad ala rotante) è vietata, per tutta la durata delle stesse, la navigazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsivoglia tipologia di unità, nonché qualunque altra attività, subacquea o di superficie, comunque connessa agli usi pubblici del mare (balneazione, pesca in qualsiasi forma esercitata, diporto, attività sportive, immersioni subacquee, ecc.) e che non sia direttamente connessa con le operazioni di rifornimento stesse ovvero correlata alla loro esecuzione in sicurezza.

2. Tutte le unità in navigazione (o stazionanti) all'interno delle predette aree/zone di mare interessate dalle operazioni Antincendio boschivo (AIB) devono prestare la massima attenzione, avendo cura di manovrare tempestivamente al fine di sgomberare quanto prima gli specchi acquei interessati dalle operazioni di rifornimento/approvvigionamento idrico.

3. Le unità navali di qualsiasi tipologia in transito in prossimità dello specchio acqueo di sicurezza devono procedere a lento moto e con estrema cautela, rispettando la distanza di sicurezza di cui al precedente comma 1), avendo cura di non intralciare in alcun modo le operazioni in corso e adottando ogni necessario accorgimento suggerito dalla buona perizia marinaresca per prevenire possibili incidenti.

4. Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo di acqua da parte dei velivoli, le unità di cui ai precedenti commi 2) e 3) dovranno prestare sempre massima attenzione a quanto disposto dall'eventuale mezzo navale della Guardia Costiera o di altra Amministrazione dello Stato impiegato nello sgombero dello specchio acqueo interessato e a quanto eventualmente comunicato dalla stazione radio costiera.

Art. 2 Procedure per l'avvio delle operazioni di prelievo

1. Le operazioni di prelievo potranno essere eseguite secondo la normativa in vigore e le correlate procedure operative in essere in premessa richiamate, previa comunicazione di intervento alla Sala Operativa della Capitaneria di porto - Guardia

Costiera di San Benedetto del Tronto e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio tramite VHF/FM canale 16, telefono o e-mail da parte del comandante del velivolo o degli Organi/Amministrazioni/Enti a ciò preposti ed ai quali la normativa in materia riconosca la responsabilità della gestione e del coordinamento delle operazioni Antincendio boschivo (AIB). Detta comunicazione preventiva dovrà pervenire alla Sala Operativa con un preavviso di almeno 30 minuti rispetto all'avvio delle operazioni.

2. Per iniziare le suddette operazioni il pilota dell'aeromobile dovrà ricevere esplicito assenso dalla Sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto o dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, che, a sua volta, provvederà a richiedere l'emissione di apposito avviso urgente ai naviganti dell'inizio delle stesse.

3. Per tutta la durata delle operazioni sulla superficie marina è fatto obbligo al comandante del velivolo di prestare ascolto continuo sul canale 16. Il comandante dell'aeromobile, prima di ogni ammaraggio e al termine delle operazioni antincendio, informa la Sala Operativa e l'eventuale mezzo navale presente in zona.

4. Qualora nella zona individuata per il prelievo dell'acqua in mare non sia ancora giunta un'unità navale della Guardia Costiera, ovvero di altre Amministrazioni dello Stato, per lo sgombero dello specchio acqueo interessato, il velivolo antincendio, se ha urgenza di non ritardare le operazioni, deve porre in essere le seguenti procedure operative:

a) prima di procedere all'ammaraggio, eseguire un'orbita circolare a 1000 ft (300 mt. circa), al di sopra dello specchio acqueo prescelto;

b) effettuare un passaggio a bassa quota in sicurezza sullo specchio acqueo prescelto, lungo la direttrice di ammaraggio, con le luci di atterraggio (luci di colore bianco poste alla radice di entrambe le ali) e le luci stroboscopiche anticollisione (di colore bianco) accese;

c) al temine del passaggio a bassa quota procedere con l'ammaraggio per il prelievo d'acqua.

La manovra sopra descritta, qualora non siano ancora presenti in zona mezzi navali incaricati allo sgombero dell'area, deve essere ripetuta per ogni operazione di prelievo.

5. Il comandante del velivolo è responsabile della condotta del mezzo in ogni fase delle operazioni nel rispetto delle norme vigenti e di quelle specifiche della Società/Ente di appartenenza. Prima di iniziare le operazioni di prelievo e durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di unità navali, subacquei, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 1.000 mt. dalla costa.

6. In caso di avverse condizioni metereologiche o altre cause che possano rendere complesse le operazioni, la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto o l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio può autorizzare l'ammaraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento. Qualora ritenuto necessario in relazione alla gravità dell'emergenza connessa con l'esigenza di rifornimento d'acqua da parte degli aeromobili, l'Autorità Marittima potrà eventualmente sospendere le attività portuali per tutta la durata dell'emergenza.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano il termine delle operazioni alla Sala Operativa della Capitaneria di porto alla quale è stata fatta la comunicazione dell'intervento, al fine di disimpegnare gli eventuali mezzi navali utilizzati per l'interdizione dello specchio acqueo interessato dalle operazioni di approvvigionamento idrico e richiedere l'annullamento degli avvisi ai naviganti precedentemente emessi.

Art. 3 Ulteriori Misure Precauzionali per le unità in transito

1. Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalle operazioni di approvvigionamento idrico, al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle stesse ed alle connesse limitazioni di navigazione, devono fare riferimento agli appositi avvisi di sicurezza e avvisi ai naviganti emessi dalle stazioni radio costiere, emanati a seguito di richiesta della Sala Operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto o dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

2. Prima di intraprendere la navigazione, allorquando si abbia notizia della presenza di un incendio nelle zone costiere o di entroterra o comunque dell'intervento di mezzi aerei in mare, i comandanti/conduttori/proprietari di qualsivoglia unità navale devono avere cura di acquisire informazioni in merito alle operazioni in corso, contattando se necessario la Sala Operativa della Capitaneria di porto - Guardia

Costiera di San Benedetto del Tronto o dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

ART. 4 Zone di mare non consentite all'ammaraggio, prelievo d'acqua ed il successivo decollo degli aeromobili

1. Per la presenza di traffico di navi e natanti sono normalmente interdette, tranne che in caso di assoluta necessità e urgenza e salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, le operazioni di approvvigionamento idrico da parte di velivoli nel bacino portuale e nello specchio acqueo antistante il porto di Porto San Giorgio

2. Le operazioni approvvigionamento idrico per la lotta AIB, in base alle specifiche Ordinanze emanate da questo Ufficio, sono interdette nei seguenti tratti di mare:

a) Aree di mare ove sono ubicati impianti di mitilicoltura;

b) Aree di mare ove insistono impianti per la coltivazione di idrocarburi.