Concessione porto, il Tar: la polizza è autentica e può essere incassata solo dopo il giudizio

07.03.2024
Il Marina di Porto San Giorgio
Il Marina di Porto San Giorgio
La polizza fidejussoria presentata dal Marina srl come garanzia dei canoni demaniali non pagati è regolare e può essere incassata solo dopo 45 giorni il giudizio fissato per l'17 luglio 2024. È arrivata in tarda mattina l'ordinanza della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona dopo l'udienza di ieri.

Non si tratta di una sentenza ma "chiarimenti" in merito ad una serie di dubbi  sottoposti dal Comune di Porto San Giorgio, ente delegato dall'Agenzia del Demanio alla riscossione dei canone del porto, che parte dall'annullamento del provvedimento dello stesso Tar dell'ottobre scorso e a tal proposito la prima sezione anconetana scrive "che l’odierna istanza è inammissibile perché l’unica verifica da svolgere sul fideiussore era che fosse un “istituto bancario o assicurativo a ciò regolarmente autorizzato”, ovviamente autorizzato a prestare garanzie in Italia e altrettanto ovviamente che la polizza sia autentica".

"Il procedimento giurisdizionale - scrive il Tar - è ovviamente quello di primo grado.
Se la causa viene introitata per la decisione nell’udienza del 17/7/2024 e verrà definita con sentenza, questa dovrà essere redatta entro 45 giorni dalla decisione (art. 89, comma 1, c.p.a.) con ulteriori 5 giorni per il deposito (art. 89 c. 3 c.p.a.).
Tali termini sono soggetti a sospensione feriale (art. 54, comma 2).
Il 20/11/2024 potrebbe quindi risultare congruo se la decisione non verrà differita (ex art. 75, comma 2, c.p.a.) ad una successiva camera di consiglio rispetto quella del 17/7/2024 oppure non sarà pubblicato un provvedimento interlocutorio con nuova fissazione dell’udienza pubblica.
Inoltre deve trattarsi di una garanzia valida ed efficace e quindi occorre riferirsi alle relative clausole e condizioni.
L’art. 2 delle condizioni generali stabilisce che “l’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere, in nessun caso, opposto all’ente garantito”.
Di conseguenza il Collegio ritiene che non sia necessario esibire la quietanza di pagamento.
Come chiaramente scritto nell’ordinanza n. 259/2023 e riportato nella polizza “Il contratto disporrà che l’escussione della garanzia a prima richiesta scritta da parte dei beneficiari sia subordinata alla contestuale comunicazione della decisione conclusiva del procedimento giurisdizionale ed entro gli eventuali limiti ivi stabiliti”.
Per l’eventuale escussione occorre quindi attendere la conclusione di questo giudizio".
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